Ordianza n.140

Il Sindaco

- visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34;
- vista la Legge n.833/78 e successive modifiche;
- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n.320/54 e successive modifiche;
- visto il DPR n.656/96 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'Influenza Aviaria";
- visto il D.L .vo n.336/99;
- vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 26/08/2005 e successive modifiche; 
- vista la nota prot. n.0810605 del 05/10/2005 del Settore Veterinario della Regione Campania;
- visto il manuale operativo in caso di influenza aviaria redatto ai sensi del DPR 656/96 dal Centro di Referenza Nazionale e laboratorio OIE/FAO per l'Influenza Aviaria e Malattia di Newcastle, dell'IZS delle Venezie;
- vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/10/2005 riguardante ulteriori misure di Polizia Veterinaria contro l'Influenza Aviaria;
- visto il programma di intervento redatto dal Servizio Veterinario dell'Asl  Napoli 2;

ordina

1. è fatto obbligo per tutti i detentori di animali delle specie avicole , compresi gli allevatori per autoconsumo, di registrazione presso il Servizio Veterinario dell'ASL di competenza;
2. è fatto obbligo ai rivenditori autorizzati, ai fini della rintracciabilità della filiera avicola, di attenersi a quanto disposto dall'ari. 17 del DPR 320/54, ponendo particolare attenzione alle attività di registrazione delle partite in entrata e in uscita ed alla precisa compilazione della modulistica di accompagnamento (Mod.4- RPV);
3. è fatto obbligo di acquistare volatili solo se scortati da idoneo documento d'accompagnamento ( Mod.4);
4. sono sospese mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentramento di volatili su tutto il territorio;
5. è fatto obbligo che gli allevamenti all'aperto (free-range) siano sottoposti alle seguenti misure di biosicurezza:
• è vietata la detenzione dei volatili all'aperto se non protetti mediante 1'impiego
di doppie reti antipassero. E' fatto obbligo di detenere separati gli anatidi (oche e anatre) dai volatili appartenenti ad altre specie;
• è fatto obbligo di denuncia al Servizio Veterinario competente di ogni caso di mortalità anomala di più soggetti in allevamento;

dispone

- che la Polizia Municipale vigili sulla corretta esecuzione della presente ordinanza e si attivi, nell'ambito del censimento, mediante segnalazione, con l'apposita modulistica, al Servizio Veterinario competente, in merito alle realtà rilevate;
- che la presente ordinanza venga divulgata mediante affissione a cura del competente ufficio comunale su tutto il territorio.
L'inadempienza a quanto contenuto nella presente ordinanza costituisce contravvenzione al disposto dell'art.650 del C.P.

Barano d’Ischia, 08/11/2005

Il Sindaco Giuseppe Gaudioso

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