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- visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34;
- vista la Legge n.833/78 e successive
modifiche;
- visto il Regolamento di Polizia
Veterinaria approvato con DPR n.320/54 e
successive modifiche;
- visto il DPR n.656/96 "Regolamento per
l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che
istituisce misure comunitarie di lotta
contro l'Influenza Aviaria";
- visto il D.L .vo n.336/99;
- vista l'Ordinanza del Ministero della
Salute del 26/08/2005 e successive
modifiche;
- vista la nota prot. n.0810605 del
05/10/2005 del Settore Veterinario della
Regione Campania;
- visto il manuale operativo in caso di
influenza aviaria redatto ai sensi del DPR
656/96 dal Centro di Referenza Nazionale e
laboratorio OIE/FAO per l'Influenza Aviaria
e Malattia di Newcastle, dell'IZS delle
Venezie;
- vista l'Ordinanza del Ministero della
Salute del 22/10/2005 riguardante ulteriori
misure di Polizia Veterinaria contro
l'Influenza Aviaria;
- visto il programma di intervento redatto
dal Servizio Veterinario dell'Asl
Napoli 2;
ordina
1. è fatto obbligo per tutti i detentori di
animali delle specie avicole , compresi gli
allevatori per autoconsumo, di registrazione
presso il Servizio Veterinario dell'ASL di
competenza;
2. è fatto obbligo ai rivenditori
autorizzati, ai fini della rintracciabilità
della filiera avicola, di attenersi a quanto
disposto dall'ari. 17 del DPR 320/54,
ponendo particolare attenzione alle attività
di registrazione delle partite in entrata e
in uscita ed alla precisa compilazione della
modulistica di accompagnamento (Mod.4- RPV);
3. è fatto obbligo di acquistare volatili
solo se scortati da idoneo documento
d'accompagnamento ( Mod.4);
4. sono sospese mostre, mercati, fiere o
qualsiasi altro concentramento di volatili
su tutto il territorio;
5. è fatto obbligo che gli allevamenti
all'aperto (free-range) siano sottoposti
alle seguenti misure di biosicurezza:
• è vietata la detenzione dei volatili
all'aperto se non protetti mediante
1'impiego
di doppie reti antipassero. E' fatto obbligo
di detenere separati gli anatidi (oche e
anatre) dai volatili appartenenti ad altre
specie;
• è fatto obbligo di denuncia al Servizio
Veterinario competente di ogni caso di
mortalità anomala di più soggetti in
allevamento;
dispone
- che la Polizia Municipale vigili sulla
corretta esecuzione della presente ordinanza
e si attivi, nell'ambito del censimento,
mediante segnalazione, con l'apposita
modulistica, al Servizio Veterinario
competente, in merito alle realtà rilevate;
- che la presente ordinanza venga divulgata
mediante affissione a cura del competente
ufficio comunale su tutto il territorio.
L'inadempienza a quanto contenuto nella
presente ordinanza costituisce
contravvenzione al disposto dell'art.650 del
C.P.
Barano d’Ischia, 08/11/2005 |