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Comunicati stampa |
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Il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 18 marzo 2009
Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli
sull'isola di Ischia. |
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato con
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla
circolazione stradale nelle piccole isole dove si
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la
quale sono state dettate le istruzioni relative
all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite
le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera di giunta comunale del Comune di
Ischia in data 26 febbraio 2009, n. 26, concernente il
divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di
Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti a persone residenti nel territorio della
Regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di
Lacco Ameno in data 5 dicembre
2008, n. 106, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone
residenti nel territorio della Regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di
Casamicciola Terme in data 24 febbraio 2009, n. 31
concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di
Forio in data 21 novembre 2008, n. 245, concernente il
divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di
Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
appartenenti a persone residenti nel territorio
della Regione Campania;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di
Barano d'Ischia in data 13 gennaio 2009, n. 4,
concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania con esclusione di
quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania
che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa
privata con regolare contratto di affitto o 7 giorni in
un albergo del Comune di Barano
d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per
ciascun nucleo familiare;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di
Serrara Fontana in data 29 gennaio 2009, n. 7, con la
quale il comune stesso formula le proprie proposte circa
il
divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di
Ischia degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone
residenti nel territorio della Regione
Campania con esclusione di quelli appartenenti ai
residenti nella Regione Campania che
dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa
privata con regolare contratto di
affitto o 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara
Fontana, limitatamente ad un
solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la nota n. 0077719 del 1° ottobre 2008 e la nota
di sollecito n. 9876 del 2 febbraio 2009, con le quali
si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e
turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla
regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. n.
13852/2009 del 4 marzo 2009, con la
quale si esprime il parere favorevole al divieto
d'imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli
nell'isola di Ischia;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che
considera i soggetti non residenti proprietari di
abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come
facenti parte della «popolazione stabile dell'isola
stessa»;
Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale
per la Campania - Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno
2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei
veicoli appartenenti alla popolazione residente,
proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca
un equilibrato contemperamento degli interessi di
sicurezza stradale e di promozione turistica;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti
restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
Divieto
Dal 6 aprile 2009 al 30 settembre 2009 sono vietati
l'afflusso e la circolazione
sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana,
Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti
a persone residenti nel territorio della regione
Campania o condotti da persone residenti
sul territorio della regione Campania con esclusione di
quelli appartenenti a persone
facenti parte della popolazione stabile dell'isola.
Art. 2.
Divieto
Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1é
esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno
carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto,
appartenenti a
persone non residenti nel territorio della regione
Campania.
Art. 3.
Deroghe
Nel periodo e nei comuni di cui all'articolo 1é concessa
deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e
carri funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore
a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al
venerdì, purche' non festive. Tale limitazione non
sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima
necessita' e soggetti a facile deperimento, farina,
farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di
informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche
provenienti con voli charter muniti della certificazione
dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di
cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di
carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide,
purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una
competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e
attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo,
per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati.
Il permesso di sbarco verra' concesso
dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in
volta, secondo le necessita';
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e
autocaravan che dovranno sostare, per
tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite
aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla
partenza;
f) autoveicoli di proprieta' della Amministrazione
provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza
venatoria e per il servizio di viabilita', autoveicoli
di proprieta' dell'Osservatorio vesuviano - Istituto
nazionale geofisica e vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari
di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni
isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica,
siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal
comune sul qualeé indicata l'ubicazione dell'abitazione
di proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per
nucleo
familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature
destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di
apposita certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi
da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo
familiare, di persone residenti nel territorio della
regione Campania che dimostrino di soggiornare per
almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare
contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo
del comune di Barano d'Ischia, alle quali sara'
rilasciato apposito bollino
dalla polizia urbana del suddetto comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo
familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per
almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare
contratto di affitto, o per quindici giorni in un
albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sara'
rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana
del suddetto comune;
l) autoveicoli di servizio per il trasporto di
attrezzature in uso al Servizio territoriale del
Dipartimento provinciale dell'ARPAC.
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decretoé
punito conla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 389 a euro 1.559 così come previsto
dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 17 dicembre
2008, come arrotondati ai sensi dell'art. 195 comma
3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Art. 5.
Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napolié concessa la facolta', in caso di
appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere
ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco
sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere
una durata non superiore alle 48
ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che
hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non
si esaurissero in questo termine temporale, le
Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e
comprovati motivi possono, con proprio provvedimento,
autorizzare per lo stretto periodo necessario, un
ulteriore periodo di circolazione.
Art. 6.
Vigilanza
Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto,
ognuno per la parte di propria competenza, assicurano
l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del
rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto,
per tutto il periodo considerato.
Roma, 18 marzo 2009
Il Ministro : Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2009 Ufficio
controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 2, foglio n. 47 |
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