Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 come modificato con decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni
all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole
isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999 con la
quale sono state dettate le istruzioni relative
all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite
le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di
veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di
Ischia in data 11 novembre 2010, n. 257, concernente il
divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di
Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti a persone residenti nel territorio della
Regione Campania;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di
Lacco Ameno in data 19 gennaio 2011, n. 5, concernente
il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di
Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti a persone residenti nel territorio della
Regione Campania;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di
Casamicciola Terme in data 10 febbraio 2011, n. 19
concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di
Forio in data 11 ottobre 2010, n. 216, concernente il
divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di
Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
appartenenti a persone residenti nel territorio della
Regione Campania;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di
Barano d'Ischia in data 30 novembre 2010, n. 180,
concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori appartenenti a persone residenti nel
territorio della Regione Campania con esclusione di
quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania
che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa
privata con regolare contratto di affitto o 7 giorni in
un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente
ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di
Serrara Fontana in data 8 novembre 2010, n. 124, con la
quale il Comune stesso formula le proprie proposte circa
il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di
Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
appartenenti a persone residenti nel territorio della
Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti
ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di
soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con
regolare contratto di affitto o 15 giorni in un albergo
del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo
autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
Vista la nota n. 75100 del 17 settembre 2010 e la nota
di sollecito n. 601 del 4 febbraio 2011, con le quali si
richiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e
turismo delle isole di Ischia
e di Procida ed alla Regione Campania, l'emissione del
parere di competenza;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0014337
del 2 marzo 2011 con la quale si esprime il parere
favorevole al divieto d'imbarco e circolazione nel
periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;
Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che
considera i soggetti non residenti proprietari di
abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come
facenti parte della "popolazione stabile dell'isola
stessa";
Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno
2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei
veicoli appartenenti alla popolazione residente,
proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca
un equilibrato contemperamento degli interessi di
sicurezza stradale e di promozione turistica;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti
restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieto
Dal 17 aprile 2011 al 30 settembre 2011 sono vietati
l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia,
comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara
Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,
degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti a persone residenti nel territorio della
regione Campania o condotti da persone residenti sul
territorio della Regione Campania con esclusione di
quelli appartenenti a persone facenti parte della
popolazione stabile dell'Isola.
Art. 2
Divieto
Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e'
esteso agli autoveicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a
vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania.
Art. 3
Deroghe
Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 e' concessa
deroga al
divieto per i veicoli appresso elencati:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e
carri
funebri;
b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore
a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedi' al
venerdi', purche' non festive. Tale limitazione non
sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima
necessita' e soggetti a facile deperimento, farina,
farmaci, generi di
lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o
bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti
con voli charter muniti della certificazione
dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di
cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di
carburante e di rifiuti;
c) autoveicoli al servizio delle persone invalide,
purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto
dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una
competente autorita' italiana o estera;
d) autoveicoli per il trasporto di artisti e
attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo,
per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati.
Il permesso di sbarco verra' concesso
dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in
volta, secondo le necessita';
e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e
autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo
della permanenza sull'isola, in apposite aree loro
destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;
f) autoveicoli di proprieta' della Amministrazione
Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza
venatoria e per il servizio di viabilita', autoveicoli
di proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto
Nazionale Geofisica e Vulcanologia;
g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari
di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni
isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica,
siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal
Comune sul quale e' indicata l'ubicazione
dell'abitazione di proprieta', limitatamente ad un solo
veicolo per nucleo familiare;
h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature
destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di
apposita certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria;
i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi
da immatricolare;
j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo
familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per
almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare
contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del
Comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato
apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto
Comune;
k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo
familiare, di persone residenti nel territorio della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare per
almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare
contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del
Comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata
apposita autorizzazione dalla polizia urbana del
suddetto Comune;
l) autoveicoli di servizio per il trasporto di
attrezzature in uso al Servizio Territoriale del
Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 398 a euro 1.596 cosi' come previsto
dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre
2010.
Art. 5
Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso
di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere
ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco
sull'isola di Ischia.
Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non
superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola.
Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di
tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine
temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di
fondati e comprovati motivi possono, con proprio
provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo
necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
Art. 6
Vigilanza
Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno
per la parte di propria competenza, assicurano
l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del
rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto,
per tutto il periodo considerato.
Roma, 28 marzo 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2011 Ufficio
di controllo atti Ministeri delle infrastruture ed
assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 253 |